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Codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici

 

Nell’ambito del M.T.C.R. inizia a svilupparsi, a partire dal 1998, un approccio metodologico di contrasto alla proliferazione missilistica di più ampia portata, che si traduce in specifiche iniziative volte ad introdurre più efficaci misure di fiducia reciproca nel settore e un più vigoroso programma di contatto con Stati non membri del Regime.

Alla plenaria di Helsinki del 2000 i paesi del M.T.C.R. concordano di mettere a punto un insieme di principi, di impegni, di misure di reciproca fiducia e di incentivi che devono costituire la base di un futuro Codice di condotta contro la proliferazione missilistica.

A tale riguardo, viene deciso di promuovere idonei contatti con paesi non aderenti al Regime, al fine di coinvolgerli in un più vasto e comune sforzo volto a concordare uno strumento multilaterale aperto a tutti gli Stati.

Queste iniziative rappresentano un evento di notevole portata nel panorama globale della non proliferazione e del disarmo missilistico, in quanto per la prima volta evidenziano il tentativo di una parte consistente della comunità internazionale di promuovere la creazione di uno strumento multilaterale fondato su base normativa e volto a concordare approcci ed interventi condivisi nei confronti delle attività collegate al settore missilistico.

Nella riunione di Ottawa del 2001 i paesi del M.T.C.R. concludono il dibattito iniziato nell’ambito del Regime e, con l’adozione di un testo ulteriormente ampliato, trasferiscono l’universalizzazione del Codice sul piano esterno, con l’avvio di un processo negoziale, globale e trasparente, aperto a tutti gli Stati sulla base di parità.

La responsabilità di tale processo viene affidata all’Unione Europea che, in più riprese, conduce serrati contatti con Stati chiave e finalmente produce un testo rivisto del Codice che appare in grado di riscuotere il supporto dell’intera comunità internazionale.

Nella Conferenza di lancio del Codice, tenutasi a L’Aia nei giorni 25 e 26 novembre 2002, i 93 paesi partecipanti approvano definitivamente quello che viene definito inizialmente come l’accordo più ampio in termini di partecipazione mai sottoscritto nel settore, il già ricordato Hague Code of Conduct (HCOC) contro la proliferazione dei missili balistici, così rinominato per l’occasione in considerazione della città di sottoscrizione.

Scopo principale del Codice è quello di prevenire e contrastare la proliferazione di sistemi balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa, non direttamente con la messa al bando di tale tipologia di vettori, ma impegnando concretamente tutti gli Stati partecipanti all’accordo ad esercitare loro stessi la massima limitazione possibile nello sviluppo, messa a punto e collaudo e dislocazione di tali sistemi d’arma, ivi inclusa la possibilità di prevederne un’eventuale diminuzione nelle proprie dotazioni.

Gli impegni sottoscritti obbligano, inoltre, gli Stati aderenti a non fornire assistenza ai programmi relativi a missili balistici condotti da paesi sospettati di sviluppare armi nucleari, biologiche e chimiche e di esercitare la necessaria vigilanza nel prestare forme di assistenza ai programmi di lancio nello spazio di altri paesi, al fine di evitare che tali programmi spaziali possano mascherare progetti nel settore dei missili balistici.

Anche se l’adesione al Codice presenta alcuni contenuti di formalità, esso non è un Trattato e non è legalmente vincolante (i principi sottoscritti impegnano solo politicamente) e, pertanto, non prevede particolari conseguenze in caso di mancata ottemperanza.

In sostanza, il Codice di condotta cerca di indirizzare verso forme di collaborazione e di controllo internazionale, più ampiamente condivise, la ricordata lacuna esistente nell’intero complesso del settore della non proliferazione: la mancanza di una formale proibizione internazionale nei confronti dello sviluppo, acquisizione e vendita di vettori idonei al trasporto di armi di distruzione di massa.

In tal senso, il Codice di Condotta, a differenza del M.T.C.R. che persegue anch’esso l’obiettivo di limitare la proliferazione nel settore, attraverso però il solo controllo delle esportazioni dei propri 34 membri, dispone di una più ampia partecipazione (attualmente il numero delle adesioni è salito ad oltre 120 Stati) che, differentemente dal M.T.C.R., chiama gli stessi aderenti a adottare, loro per primi, chiari contenimenti nei propri programmi missilistici.

In realtà, tuttavia, molti dei paesi che sono considerati a rischio nel campo della proliferazione, quali la Corea del Nord, la Siria, l’Iran, l’India ed il Pachistan, con l’eccezione della Libia, non hanno sottoscritto il Codice.

Anche la Cina ha rifiutato di aderire all’accordo motivando tale rifiuto con la considerazione che le misure di trasparenza debbono essere basate sulla volontarietà e non imposte da obbligazioni di natura internazionale.

Nel complesso, il Codice evidenzia alcuni aspetti di scarsa efficacia, causati dal mancato raggiungimento di un effettivo e generale quadro di trasparenza nel settore (non sono inclusi, ad esempio, i missili cruise), dalla non chiara definizione di “missile balistico idoneo al trasporto di armi di distruzione di massa”, dall’introduzione del controllo anche sui veicoli di lancio nello spazio e dal non diretto coinvolgimento delle Nazioni Unite, nel quadro della Conferenza sul Disarmo, nell’approvazione del Codice

Il Codice costituisce, in sostanza, un documento che impegna i vari Stati membri sul piano meramente politico, incoraggiandoli ad intraprendere, a livello individuale, limitate misure di trasparenza e contenimento nel settore, senza prevedere conseguentemente alcun sistema di verifica, né apposite sanzioni in caso di violazione degli impegni assunti.

L’elemento fondamentale del Codice rimane, pertanto, incentrato esclusivamente sulla definizione di alcuni principi, senza alcun specifico riferimento a piani d’azione dettagliati.

In primo luogo, viene stabilito che i paesi partecipanti riconoscono tutti la necessità di prevenire e contrastare in maniera completa la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare le armi di distruzione di massa, utilizzando al riguardo tutte le appropriate iniziative internazionali, tra cui, gli accordi multilaterali di non proliferazione e disarmo e lo stesso HCOC.

In tale contesto, è affermato anche il principio che nessun paese deve essere escluso dalle ricadute positive derivanti dell’utilizzo dello spazio per scopi pacifici, ma che, tuttavia, nella raccolta di tali benefici e nel condurre le relative attività di cooperazione, nessuno Stato deve contribuire alla proliferazione dei vettori missilistici idonei al trasporto di armi di distruzione di massa.

A tal fine, i programmi relativi ai veicoli per il lancio nello spazio non debbono essere utilizzati per occultare programmi relativi ai missili balistici e, pertanto, le appropriate misure di trasparenza, necessarie per incrementare la reciproca fiducia, devono includere entrambe le tipologie di vettori.

Sul piano dei comportamenti da adottare, il Codice stabilisce che ciascun paese partecipante s’impegni a:

  • ratificare, aderire o altrimenti sostenere il Trattato del 1967 sui principi regolanti le attività degli Stati nell’esplorazione ed uso dello spazio cosmico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali e la Convenzione del 1975 sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio cosmico;

  • prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi missilistici balistici idonei al trasporto di armi di distruzione di massa, sul piano globale e regionale, mediante azioni condotte multilateralmente, bilateralmente e a livello nazionale;

  • esercitare il massimo possibile contenimento nello sviluppo, messa a punto, controllo e dislocazione di tale tipologia di missili, inclusa la possibilità di ridurre le proprie dotazioni nazionali nell’interesse della pace e della sicurezza globale e regionale;

  • esercitare la necessaria vigilanza nel prestare assistenza ai programmi relativi ai veicoli di lancio nello spazio condotti in altri paesi, al fine di prevenire involontarie forme di contribuzione nel settore dei vettori di armi di distruzione di massa;

  • non contribuire, supportare o assistere in alcun modo programmi relativi a missili balistici in paesi che potrebbero avere in corso lo sviluppo o l’acquisizione di armi di distruzione di massa, in violazione, sia delle norme derivanti dai trattati internazionali sul disarmo e la non proliferazione, sia degli impegni nazionali assunti.

Le correlate misure di trasparenza, sufficientemente dettagliate per assicurare ed accrescere la fiducia reciproca, riguardano in primo luogo lo scambio di notifiche pre-lancio di tutti i test e voli di prova e collaudo riguardanti i missili balistici e i veicoli di lancio nello spazio, che devono riportare, quanto meno, informazioni sulla classe del vettore coinvolto, l’arco temporale di lancio programmato, l’area di lancio e la traiettoria di volo prevista. 

Con riferimento, poi, ai missili balistici sono previste informative concernenti una dichiarazione annuale sui lineamenti di politica nazionale nel settore e sui relativi siti di lancio e collaudo ed un compendio, anch’esso annuale, del numero e della tipologia di vettori lanciati durante l’anno precedente, così come dichiarati in conformità con le citate notifiche pre-lancio.

Relativamente ai programmi riguardanti i veicoli di lancio nello spazio, conformemente ai principi di riservatezza economica e commerciale, sono previste, non solo analoghe informative nella forma di una dichiarazione annuale sui lineamenti di politica nazionale nel settore e del compendio del numero e della tipologia di vettori lanciati durante l’anno precedente, ma anche la possibilità, su base volontaria e nei termini di accesso permessi, di consentire la presenza di osservatori internazionali presso i rispettivi siti di lancio.

Sotto il profilo organizzativo, gli Stati aderenti hanno convenuto di condurre incontri su base annuale e di affidare all’Austria le funzioni di Centrale di contatto del Codice per la raccolta e la diffusione delle informazioni sottomesse dai vari paesi nel quadro delle misure volte ad accrescere la fiducia reciproca, nonché per il ricevimento delle adesioni da parte di ulteriori Stati.

Tali riunioni sono finalizzate a definire, rivedere ed ulteriormente sviluppare gli aspetti operativi del Codice, tra cui in particolare, le procedure riguardanti lo scambio di notifiche e le altre informazioni previste ed un appropriato meccanismo per la risoluzione volontaria delle questioni derivanti dalle dichiarazioni o da specifici programmi relativi ai missili balistici e ai veicoli di lancio nello spazio. 

Come in tutti i Regimi informali di non proliferazione, ogni decisione, sia di natura procedurale, sia sostanziale, è assunta anche in ambito HCOC sulla base del consensus di tutti i paesi partecipanti.

 

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