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Gruppo Australia
Nei primi anni ottanta, nell’ambito della comunità internazionale cominciano ad emergere più consistenti preoccupazioni sull’utilizzo delle armi chimiche nel corso di conflitti bellici. Le ripetute evidenze di un possibile impiego di gas nervini da parte dell’Iraq nel conflitto allora in atto con l’Iran spingono, infatti, il Segretario Generale dell’ONU a predisporre un’apposita indagine di verifica dai cui esiti, nell’aprile del 1984, emerge chiaramente la conferma dell’utilizzo da parte di questo paese di armi chimiche in violazione del Protocollo di Ginevra del 1925. Tale circostanza è, inoltre, aggravata dalla constatazione che una consistente parte dei precursori chimici e delle apparecchiature utilizzate per la realizzazione dei programmi di proliferazione chimica condotti dall’Iraq risultano acquisiti tramite legittimi canali commerciali, soprattutto sul mercato occidentale. In un quadro internazionale ancora caratterizzato dalla mancanza di un generale accordo di disarmo chimico e di uno strumento di controllo multilaterale sullo sviluppo e produzione di armi chimiche, alcuni paesi occidentali assumono l’iniziativa di adottare specifiche misure restrittive delle esportazioni di un certo numero di composti chimici di possibile utilizzo anche per la fabbricazione di armi chimiche. Tale iniziativa mette in luce subito due aspetti essenziali: da una parte, l’esigenza di regolamentare adeguatamente il settore al fine di evitare che le industrie nazionali possano, consapevolmente o no, assistere altri paesi nel portare a termine eventuali programmi d’armamento chimico perseguiti; dall’altra, la necessità di indirizzare urgentemente a livello internazionale il problema posto da una crescente diffusione di tali armi. Queste prime misure di controllo adottate a livello nazionale mancano però di uniformità, sia sul piano degli scopi da raggiungere, sia anche in termini di modalità applicative, tanto che diventano sempre più palesi i tentativi di elusione condotti da alcuni Stati proliferanti. Queste circostanze inducono l’Australia a proporre, nell’aprile del 1985, a tutti i paesi che fino a quel momento avevano introdotto sul piano nazionale normative di controllo, di incontrarsi al fine di cercare di armonizzare le misure adottate individualmente e rafforzare la cooperazione reciproca su tale materia. La prima riunione di quello che successivamente sarebbe divenuto noto come Gruppo Australia si tiene a Bruxelles nel giugno del 1985. Nell’occasione, tutti i paesi partecipanti riconoscono l’importanza e la ricaduta positiva di queste forme di incontri e decidono, pertanto, di continuare tale processo di cooperazione con riunioni a cadenza annuale (fino al 1994 su base semestrale), da tenersi a Parigi presso la stessa Ambasciata australiana. Successivamente, la constatazione di una crescente emergenza determinata dal moltiplicarsi di evidenze di diversione di materiali duali in programmi di armamento anche biologico, spinge gli stessi paesi, nel 1990, a concordare medesime iniziative di cooperazione anche in questo settore. Il numero dei paesi partecipanti a tale Regime, oramai definitivamente denominato Gruppo Australia, continua nel corso degli anni a crescere, raggiungendo attualmente la cifra di 41 membri dagli iniziali 15 del 1985, compresa la Commissione europea: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina ed Ungheria. Il G.A., come del resto tutti i Regimi di non proliferazione e di controllo delle esportazioni sensibili, si configura quale accordo multilaterale di natura informale che produce obbligazioni esclusivamente sul piano politico, sulla base del consensus che ciascun paese partecipante esprime sulle singole iniziative e misure adottate. In altri termini, l’efficacia della cooperazione dipende esclusivamente dalla comune, e di volta in volta rinnovata, volontà di contrastare congiuntamente la proliferazione nel settore chimico e biologico, che trova la più esplicita espressione nell’adeguatezza ed uniformità degli strumenti di controllo adottati sul piano nazionale. Tale rispetto degli impegni concordati è rinforzato nell’ambito del G.A. anche dalla comune partecipazione di tutti i paesi membri alle Convenzioni sul bando delle armi chimiche e di quelle biologiche, che obbligano tutti gli Stati Parte, rispettivamente, ad adottare specifiche misure di controllo sulle attività interne e di trasferimento di sostanze chimiche che possano presentare rischi di diversione a fini militari e ad ostacolare le forniture di materiali che possano contribuire alla realizzazione di armi biologiche. Il Regime, in sostanza, mediante il controllo autorizzativo delle esportazioni di precursori chimici, di agenti ed organismi biologici e di attrezzature chimiche e biologiche, si propone l’obiettivo di rafforzare gli obiettivi di non proliferazione già insiti nelle due Convenzioni, minimizzando, nel contempo, per i paesi esportatori e di transshipment, il rischio di contribuire ad un’ulteriore diffusione di tale tipologia di armi. A tal fine, nel corso di riunioni periodiche i paesi partecipanti discutono e valutano le modalità in cui le misure di controllo delle esportazioni, adottate sul piano nazionale, possano congiuntamente essere rese più efficaci, per assicurare che eventuali Stati proliferanti siano effettivamente impossibilitati ad ottenere i mezzi necessari per condurre a termine i loro programmi di proliferazione. Tutte le decisioni assunte in tali incontri, oggetto successivamente di adeguamento interno, rispondono al presupposto che uno strumento multilaterale di efficace contrasto ai programmi di proliferazione non può prescindere dall’adozione di misure similari da parte di tutti i potenziali esportatori di agenti chimici e biologici e delle relative attrezzature di maggiore sensibilità. In tal senso, le misure autorizzative all’export adottate, per correttamente configurarsi, debbono rispondere per tutti i paesi a tre fondamentali criteri:
In pratica, esse debbono concorrere alla costituzione di un comune strumento, sempre più efficace, di monitoraggio e controllo autorizzativo finalizzato ad opporre eventuali dinieghi all’esportazione solo nei casi in cui sussistano effettivi e concreti rischi di diversione nei settori CBW. Il meccanismo di controllo adottato nell’ambito del Regime si configura, pertanto, come un sistema basato su normative e procedure di controllo nazionali, su comuni liste di materiali (precursori, attrezzature, agenti ed organismi), su linee guida da rispettare nel processo valutativo autorizzativo, su linee guida volte ad assistere il settore industriale nell’identificazione di possibili transazioni a rischio e sulla condivisione di informazioni tra paesi membri, sia riferita a specifici elementi di controindicazione connessi con determinate operazioni di esportazione, sia riferita alle più generali attività di acquisizione e ai programmi di proliferazione condotti da paesi non partecipanti al Regime. Come per tutti gli accordi multilaterali di natura informale volti a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante l’armonizzazione e l’adozione di comuni strumenti di controllo delle esportazioni di materiali sensibili, proprio la condivisione di informazioni costituisce il fondamentale presupposto per il raggiungimento di standard qualitativi di controllo omogenei e maggiormente efficaci. In tale contesto, un ruolo essenziale rivestono le informazioni di natura più propriamente intelligence, che vengono periodicamente scambiate nelle apposite sessioni di scambio informativo (Information Exchange) sugli aspetti di rischio associati con i trasferimenti di materiali chimici e biologici (programmi di sviluppo e produzione CBW, enti e strutture di procurement dei paesi proliferanti, brokers, destinatari e utilizzatori finali a rischio, metodologie clandestine di acquisizione, diversione di destinazione mediante attività di transshipment, ecc.). A tale scambio informativo di natura più generale, si accompagna anche una condivisione di informazioni di tipo più specifico, in quanto riferita a determinate operazioni di esportazione valutate nell’ambito dei procedimenti autorizzativi all’export dei singoli paesi partecipanti. Tra tale tipologia di informazioni rientrano, in primo luogo, le notifiche dei vari dinieghi di autorizzazione che costituiscono il presupposto per l’applicazione della no-undercut policy del Regime. La notifica di un diniego deve fornire sufficienti elementi informativi di background, indispensabili per un suo utilizzo nel processo valutativo di autorizzazione e, in tal senso, è stato predisposto un apposito format che, oltre ad essere esaustivo sul piano formale di tutti gli elementi riportati, dovrebbe includere anche informazioni il più possibile rilevanti, tra cui, in primis, le specifiche ragioni del diniego stesso e l’esatta e completa descrizione del materiale. Relativamente ai dinieghi emessi in base all’applicazione della clausola catch-all che non costituiscono elemento di diretta valutazione ai fini del rispetto della no-undercut policy, essi risultano in ogni caso inclusi nell’ambito dello scambio informativo (con un diverso format, al fine di evitare possibilità di confusione con quelli attinenti ai beni inclusi nelle sei liste), dal momento che anche la condivisione di tale tipologia di informazioni contribuisce alla definizione di un quadro di riferimento più completo, utile per la corretta valutazione degli indirizzi di proliferazione perseguiti nel settore CBW. Oltre alla notifica dei vari dinieghi emessi, il G.A. ha recentemente esteso il campo di condivisione delle informazioni, anche se su un piano di non obbligatorietà, a tutta una serie di elementi che a giudizio del singolo paese possono presentare aspetti di utilità nel complessivo sforzo di rafforzare l’efficacia del Regime. Tali informazioni possono sostanzialmente suddividersi nelle tre categorie dei dinieghi formulati non ufficialmente sulla base di richieste presentate informalmente, delle approvazioni di autorizzazioni di esportazione e delle richieste di rilascio di visti di natura sensibile o controversa. Esse non costituiscono notifiche di diniego e si configurano come informazioni complementari (complementary information advice), non soggette a particolari limitazioni di forma e procedura.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | ||||||