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La no-undercut policy nel Gruppo Australia
L’impegno ad una preventiva consultazione nei casi di rilascio di autorizzazioni per esportazioni essenzialmente identiche, già in precedenza negate da un altro paese partecipante al Regime, costituisce una metodologia di applicazione del principio della no-undercut policy (che il G.A. peraltro non estende ai dinieghi espressi in base all’applicazione della clausola catch-all) che trova sempre più frequente condivisione in ambito internazionale, in quanto fondata, non su una preclusione assoluta di autorizzare operazioni di esportazione sostanzialmente analoghe (in questo caso si avrebbe una sorta di veto preventivo facilmente utilizzabile come strumento di concorrenza commerciale sleale), ma su una obbligatoria procedura di trasparenza reciproca, che può portare all’assunzione di decisioni valutative discordanti solo in presenza di elementi di fatto e di giudizio sostanzialmente diversi (si pensi, ad esempio, ad operazioni di esportazione sostanzialmente analoghe, ma diversamente configurabili in termini di possibile diversione d’uso, in quanto diversamente garantite dall’apposizione di condizioni e limitazioni e dall’adozione di controlli e verifiche post spedizione). In sostanza, non è l’identità formale delle operazioni di esportazione a determinare l’esigenza di analoghe e condivise valutazioni negative, ma il contesto più ampio in cui le stesse si vanno a determinare, anche in relazione ai diversi strumenti normativi e di enforcement adottati nel caso specifico, che possono graduare, in termini del tutto diversi, il rischio e la valenza delle controindicazioni al rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso, al fine di rendere più efficace la no-undercut policy, che rimane pur sempre uno strumento di natura informale e non vincolante per i paesi membri, con conseguente configurazione di mera scelta di politica nazionale, il G.A. ha sviluppato alcuni criteri che debbono, comunque, sottendere all’applicazione di tale strumento e cioè:
Nel primo caso, il comune ambito geografico di applicazione del principio in questione rappresenta una esigenza indispensabile che presuppone la comune adozione del medesimo strumento dell’autorizzazione preventiva nei confronti delle esportazioni verso una determinata area geografica. E’ evidente che l’espressione di un diniego nei confronti di una specifica destinazione non avrebbe possibilità di essere tenuto in considerazione, se per quella stessa destinazione un altro paese membro non prevedesse il rilascio di un’autorizzazione preventiva. Parimenti, deve trovare comune condivisione il significato di ciò che deve intendersi per inaccettabile rischio di proliferazione a base dell’adozione di un diniego, sia per rendere maggiormente omogenee le decisioni di diniego assunte dai singoli paesi, sia anche per minimizzare eventuali controversie sulla validità degli stessi dinieghi notificati. A tale scopo sono state individuate alcune circostanze che tengono conto delle seguenti ragioni:
Il processo di consultazione, preliminare al momento decisionale autorizzativo di un’esportazione sostanzialmente analoga ad altra già negata da un diverso paese membro, costituisce il fulcro essenziale del sistema della no-undercut policy concordata in ambito G.A. e, come tale, presuppone che si configuri nel modo più rapido ed esaustivo possibile e che includa una revisione congiunta della prospettata esportazione in termini dei ricordati criteri a base del diniego e dell’effettivo accertamento della sostanziale identità delle operazioni. Qualora, dopo il processo di consultazione, venga deciso dal secondo paese di procedere ugualmente all’approvazione di un trasferimento sostanzialmente identico, l’originario paese di emissione del diniego è tenuto a notificare prontamente alla Presidenza del Regime la non più necessità di rispettare quel divieto. Conseguentemente, tutti gli altri paesi partecipanti non sono più obbligati a dare corso alla prevista procedura di consultazione con quello stesso Stato, nei casi di decisioni nazionali d’approvazione di esportazioni sostanzialmente identiche, pur potendo continuare a praticarla qualora ritenuto conveniente. L’esigenza di tenere in debito conto l’evoluzione del quadro internazionale di sicurezza comporta, infine, che i paesi emittenti un diniego rivedano periodicamente la sussistenza di validità del diniego stesso. A tal fine, è stabilito che la notifica di un diniego debba intendersi decaduta trascorso un periodo di tre anni, a meno che il paese membro non ne riaffermi, prima della scadenza di tale periodo, la sua validità.
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| Copyright 2006 - 2008 Ultimo aggiornamento 17 ottobre 2008 | ||||||