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L'acquisizione di consapevolezza del rischio nel Gruppo Australia

 

Il Gruppo Australia è il primo ed unico Regime ad avere posto su un piano di primaria rilevanza l’aspetto dell’effettiva percezione e consapevolezza del rischio connesso con il trasferimento dei materiali inclusi nelle proprie liste con riferimento al coinvolgimento diretto di quelli che rappresentano gli attori principali di tutto il sistema di controllo predisposto da ogni singolo paese: gli esportatori.

La proliferazione, infatti, considerata dal lato dell’offerta, non è altro che un flusso di tecnologia, attrezzature, expertise e materiali strategici proveniente dai paesi che dispongono di tali beni e diretto verso altri paesi che ne sono privi.

E’ nell’interesse, pertanto, sia delle società esportatrici che degli Istituti di ricerca, come delle Autorità governative, assicurare che beni sensibili non siano inavvertitamente forniti per programmi di proliferazione CBW.

Pertanto, un’attività esportativa consapevole da parte dell’industria riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di controllo, che debbono necessariamente prevedere, per essere realmente efficaci, forme di supporto da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La massima collaborazione tra tutte le parti e la consapevolezza dei rischi associati ai trasferimenti di tale tipologia di materiali sensibili e del connesso pericolo conseguente ad una loro diversione d’uso costituiscono la base essenziale per un efficace contrasto ai programmi d’armamento chimico e biologico condotti dai paesi proliferanti.

Allo scopo proprio di sviluppare tale adeguata consapevolezza, il Gruppo Australia ha elaborato apposite linee guida  denominate awareness-raising guide, che i vari paesi partecipanti si sono impegnati a rispettare e a condividere con i propri soggetti nazionali coinvolti in attività esportative, accademiche e scientifiche riguardanti i prodotti chimici e biologici.

L’obiettivo della guida è quello di sviluppare consapevolezza, non solo tra gli esportatori che, in determinati casi (applicazione della clausola catch-all), debbono rappresentarsi come soggetti attivi nel contesto del sistema di controllo nazionale, ma anche tra tutte quelle persone a vario titolo coinvolte in attività connesse con sostanze chimiche, agenti biologici, materiali, impianti biotecnologici e componenti, software ed expertise utilizzati usualmente per scopi civili, ma che possono in alcune circostanze trovare diversione d’uso in programmi CBW o in attività terroristiche.

In tale quadro, assumono anche particolare rilevanza, sia il ruolo svolto dai cittadini di un paese sospettato di condurre programmi di proliferazione, che potrebbero essere utilizzati per acquisire il necessario expertise, sia la circostanza che tali paesi potrebbero cercare di procurarsi tecnologie e materiali sensibili tramite l’utilizzo di Stati terzi.

In sostanza, le linee guida in questione, che mirano ad evitare che i vari soggetti coinvolti con attività connesse con i beni chimici e biologici si prestino inconsapevolmente ad essere utilizzati quali tramiti di tale diversione d’utilizzo, si presentano quale ausilio volto ad assicurare un corretto e responsabile meccanismo aziendale interno di ottemperanza, fondato su valutazioni delle transazioni proposte, basate sul concetto della plausibilità delle stesse; vale a dire, sulla base dell’accertamento dell’assenza di qualsiasi contraddizione od incoerenza nei dati forniti.

In tal senso, l’utilizzo dichiarato appare plausibile quando il bene da fornire risulta appropriato in termini delle sue caratteristiche oggettive, quando le informazioni acquisite sulla parte contraente e sull’utilizzatore finale sono coerenti con l’utilizzo dichiarato e quando l’utilizzo stesso risulta credibile nel contesto di tutte le altre circostanze (ad esempio, l’expertise disponibile, l’utilità tecnica ed economica, i documenti d’acquisto, i certificati di utilizzo finale).

Il quadro di completamento informativo volto ad individuare tentativi di acquisizione a rischio è, in particolare, differenziato su tre direttrici, che tengono conto della specifica natura del tentativo di acquisizione e cioè, se riferibile a beni materiali (agenti chimici e biologici, impianti e componenti) con il coinvolgimento prevalentemente di produttori e società esportatrici oppure concernente tecnologia e know-how con l’utilizzo anche di Istituti di ricerca ed Università ovvero posto in essere per fini terroristici.

Nel primo caso, l’approfondimento informativo deve tenere conto di tutte quelle situazioni che sollevano elementi di dubbio e di sospetto per comportamenti della controparte, per circostanze riguardanti l’ambiente commerciale e per modalità di presentazione e predisposizione degli ordini di natura inusuale e non coerenti con le finalità dichiarate e la normale pratica di commercio.

Nel secondo, particolare attenzione deve essere prestata a tutte quelle occasioni di possibile trasferimento di know-how che attengono alla condivisione di conoscenze tecniche sul piano scientifico ed accademico, quali conferenze nazionali ed internazionali, manifestazioni fieristiche specializzate, workshops, incontri, simposi, ricerche e sviluppo di progetti congiunti, training e programmi d’istruzione.

In tutti e due questi casi, comportamenti sospetti, generalmente devianti da una normale prassi, includono:

  • la mancanza di richieste di assistenza tecnica o di training, usualmente necessari per installare o rendere operativi impianti o componenti di impianti;

  • richieste di inusuale o eccessiva riservatezza quali, ad esempio, la riluttanza a rivelare informazioni sulla localizzazione di un impianto di ricerca o sul luogo ove rendere un servizio concordato contrattualmente;

  • le richieste, da parte di cittadini di paesi sospettati di condurre programmi di proliferazione nel settore biologico e chimico, di iscrizione come studenti o come lavoranti in progetti di ricerca o di partecipazione a conferenze e seminari;

  • le richieste, da parte di soggetti, istituzioni e società sconosciute, di aiuto e collaborazione in specifiche aree tecnologiche e/o in processi tecnici;

  • le richieste relative a materie sulle quali scienziati, esperti, ricercatori, addetti di laboratorio non chiederebbero normalmente collaborazione ed informazioni ovvero in ordine alle quali sono fornite ragioni non convincenti o spiegazioni evasive;

  • la mancanza di spiegazioni o di convincenti ragioni sul perché un trasferimento tecnologico o un’attività addestrativa è richiesta oppure la mancanza di dimostrazione dell’effettiva disponibilità di expertise normalmente richiesto per tali trasferimenti ed attività;

  • la richiesta di accordi contrattuali di natura eccessiva in relazione alla tipologia di servizi da rendere o che evidenzino chiara mancanza di familiarità con i relativi requisiti di sicurezza richiesti.

In relazione, infine, alle linee guida più direttamente indirizzate a prevenire eventuali diversioni d’uso dei materiali chimici e biologici a fini terroristici, il Gruppo Australia fa esplicito richiamo, in primo luogo, a tutte le varie risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite che impongono specifiche misure restrittive nei confronti delle forniture di beni, assistenza tecnica ed addestrativa ad individui, società, gruppi ed organizzazioni (riportati in apposite liste), appartenenti per lo più a paesi conosciuti o sospettati di ricercare beni e know-how tecnologico per lo sviluppo di progetti WMD e per attività terroristiche CBW.

Tale background informativo di riferimento, che deve tradursi a livello aziendale in appropriate misure e procedure di controllo interne dell’export, costituisce il presupposto per la corretta valutazione di specifici fattori di rilevanza anche per la prevenzione di attività terroristiche, che possono emergere nel contesto di transazioni di beni o trasferimenti di tecnologie.

In particolare, aziende ed esportatori dovrebbero prestare la massima cautela in presenza di ordini e richieste, soprattutto se provenienti da controparti sconosciute, dai quali emerga:

  • incertezza sull’identità del contraente e mancanza di adeguate credenziali;

  • carenza di modalità di contatto (ad esempio, solo tramite casella postale od utenza telefonica mobile);

  • incoerenza o non economicità delle modalità e degli itinerari di trasporto proposti;

  • non familiarità od ignoranza delle misure di sicurezza tecniche richieste per il trattamento od il trasporto di agenti chimici e biologici o, più in generale, di tecnologie altamente sensibili.

 

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