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Convenzione Armi Chimiche

 

La Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC in inglese), aperta alla firma il 13 gennaio 1993 dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresenta uno dei maggiori successi nel campo delle iniziative internazionali volte a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e, certamente, uno dei più significativi risultati della Conferenza sul Disarmo delle Nazioni Unite.

Al momento dell’entrata in vigore, il 29 aprile 1997 (180 giorni dopo la 65a ratifica, conseguita il 29 ottobre 1996), gli Stati Parte erano 87, saliti poi a 106 al 31 dicembre 1997. Attualmente i paesi membri ammontano a 178, mentre un ulteriore numero di 8 Stati ha sottoscritto la Convenzione, senza però avere ancora depositato gli strumenti di ratifica.

Le sole assenze politicamente significative, su un totale di 8 Stati ancora al di fuori della Convenzione, sono rappresentate da alcuni paesi del Medio Oriente (Egitto, Iraq, Libano e Siria, mentre Israele ha solo firmato, ma non ratificato), oltre alla Corea del Nord.

Ciò nonostante, la Convenzione di Parigi appare ben avviata sulla via del conseguimento di una piena universalità, condizione essenziale per un sua completa applicazione e per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di generale disarmo perseguiti.

Depositario della Convenzione, che ha durata illimitata, e delle relative ratifiche figura il Segretario Generale delle Nazioni Unite, mentre l’attuazione della stessa è affidata ad un’apposita Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L’Aja nel maggio del 1997 subito dopo l’entrata in vigore del Trattato (OPCW in inglese).

La Convenzione si compone di un preambolo, 24 articoli e 3 Annessi (sui composti chimici, sull’attuazione e la verifica e sulla protezione delle informazioni riservate), che costituiscono parte integrante della stessa.

Il preambolo, richiamandosi alle precedenti intese del Protocollo di Ginevra del 1925 e alla Convenzione sulle armi biologiche del 1972, delinea, in primo luogo, la volontà politica degli Stati Parte di procedere lungo un percorso volto al raggiungimento di un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo, mediante la proibizione e l’eliminazione di qualsiasi tipo di arma di distruzione di massa (in tal senso, viene anche ribadita la proibizione, già insita nei pertinenti accordi e nei relativi principi fondamentali del diritto internazionale, dell’uso degli erbicidi come strumento di guerra) ed, in secondo luogo, il riconoscimento del legittimo desiderio degli Stati Parte di promuovere il libero scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per gli scopi non proibiti dal Trattato, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico degli stessi partecipanti.

L’art. I rappresenta il punto di riferimento fondamentale della Convenzione, in quanto fissa l’insieme delle obbligazioni generali che tutti i paesi membri si sono impegnati a rispettare sempre ed in qualunque circostanza e cioè:

  • a non sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, detenere, immagazzinare o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;

  • a fare uso di armi chimiche;

  • ad intraprendere qualsiasi preparativo militare per l’uso di armi chimiche;

  • ad assistere, incoraggiare o indurre chiunque, in alcun modo, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla Convenzione.

Come può evincersi, si tratta di un complesso di divieti che sostanzialmente introducono un bando completo e definitivo di tale tipologia di armi e, in tal senso, operano anche i correlati obblighi di procedere, da parte di ogni Stato membro, alla distruzione di tutte le armi chimiche e di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche posti sotto la propria giurisdizione o controllo, così come di qualsiasi altra arma chimica che possa aver abbandonato sul territorio di un altro paese.

Ciascun Stato Parte si impegna, infine, a non impiegare sostanze ed agenti chimici per il controllo dell’ordine pubblico come strumento di guerra.

A differenza del Trattato sulle armi biologiche, l’art. II della Convenzione fornisce anche una chiara definizione di ciò che deve intendersi per armi chimiche e cioè: tutte le sostanze chimiche tossiche e i loro precursori, salvo se destinati a scopi non proibiti, vale a dire per usi pacifici, a fini di protezione contro sostanze chimiche tossiche, a scopi militari non connessi con l’uso delle armi chimiche e al controllo dell’ordine pubblico, purché prodotti e detenuti in tipologia e quantità compatibili con tali scopi.

Nella definizione di armi chimiche sono, inoltre, comprese anche le munizioni e i dispositivi specificamente designati per causare la morte mediante proprietà tossiche e qualsiasi equipaggiamento appositamente progettato per essere impiegato in connessione diretta con l’utilizzo di tali munizioni e dispositivi.

Al fine di una precisa individuazione degli ambiti di applicazione delle obbligazioni disposte dal Trattato, sempre il medesimo articolo II fornisce anche indicazione sul significato da attribuire a tutta una serie di termini connessi con il settore e, in particolare, di che cosa debba intendersi per composti chimici, precursore, componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli, armi chimiche obsolete, armi chimiche abbandonate, agente per il controllo dell’ordine pubblico, impianto di produzione di armi chimiche, scopi non proibiti in base alla Convenzione e capacità di produzione.

L’art. III stabilisce, inoltre, che ogni Stato Parte è tenuto, non più tardi di 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione, a sottoporre all’OPAC specifiche dichiarazioni sulle armi chimiche e sugli impianti di produzione di armi chimiche possedute, sulla loro precisa ubicazione e quantità, fornendo nel contempo un piano generale per la loro distruzione, nonché sul tipo di sostanze chimiche utilizzato per il controllo dell’ordine pubblico.

Per l’attuazione di una completa eliminazione delle armi chimiche, è richiesto allo Stato Parte di esercitare adeguati controlli anche sulle industrie chimiche civili, in quanto molti prodotti chimici, normalmente impiegati per usi pacifici, si presentano potenzialmente utilizzabili o convertibili in vere e proprie armi chimiche.

Pertanto, tale articolo pone a carico di ogni Stato Parte anche l’obbligo di dichiarare gli impianti industriali relativi ai prodotti chimici sottoposti ai vincoli della Convenzione che, a turno, sono sottoposti ai controlli internazionali da parte dell’OPAC, mediante ispezioni in loco condotte su base di routine.

Le dichiarazioni di cui sopra sono necessarie per tutte le sostanze chimiche specificate in tre liste o “Tabelle” allegate alla Convenzione, nonché per gli impianti che utilizzino tali sostanze ovvero altri composti chimici organici non elencati nelle Tabelle.

Per le sostanze chimiche delle tre Tabelle sono previste diverse forme di ispezione, in base al rischio che dette sostanze pongono rispetto agli scopi ed obiettivi della Convenzione.

La verifica di altri impianti di produzione di sostanze chimiche organiche non elencate nelle Tabelle è prevista dopo quattro anni dall’entrata in vigore della Convenzione, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida altrimenti.

Le relative dichiarazioni e procedure d’ispezione si applicano in questo caso solo agli impianti di industrie chimiche impieganti una quantità di sostanze chimiche superiore a determinate soglie minime stabilite dalla stessa Convenzione.

Gli articoli IV e V, unitamente all’Annesso sull’attuazione e verifica, contengono norme dettagliate in merito alle modalità di distruzione delle armi chimiche e degli impianti di produzione, inclusa la verifica di tale distruzione.

Secondo l’art. IV, in particolare, la distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione dovrà essere completata entro 10 anni (termine questo prorogabile in casi eccezionali per un ulteriore periodo massimo di 5 anni).

Gli impianti di produzione possono essere riconvertiti ad usi pacifici, in modo tale, però, da garantire che non possano essere nuovamente utilizzati per scopi proibiti dalla Convenzione.

Nell’art. VII viene stabilito che ogni Stato Parte è tenuto ad approntare idonea legislazione interna, necessaria per garantire l’attuazione della Convenzione a livello nazionale, nonché ad istituire o a designare un’Autorità nazionale con il compito di coordinare tale attuazione e mantenere i rapporti con l’OPAC.

Qualora uno Stato Parte non adotti i provvedimenti necessari al fine di risolvere una situazione che contravvenga alle disposizioni della Convenzione, sono stabilite penalità e sanzioni secondo l’art. XII.

Casi di particolare gravità possono essere deferiti al Consiglio di Sicurezza per ulteriori azioni, anche coercitive, previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Altre disposizioni della Convenzione riguardano:

  • la relazione del Trattato con altri accordi internazionali (art. XIII);

  • la risoluzione delle controversie (art. XIV);

  • gli emendamenti (art. XV);

  • la durata e il diritto di recesso, ammesso solo per eventi straordinari che mettano a rischio gli interessi supremi di uno Stato, senza peraltro far decadere l’obbligo a non usare le armi chimiche (art. XVI).

Integrano, infine, la Convenzione (i cui articoli non sono soggetti a riserve) tre specifici Annessi:

  • l’Annesso sulle sostanze chimiche, contenente le tre ricordate Tabelle di sostanze chimiche sottoposte a differenti livelli di verifica;

  • l’Annesso sull’attuazione e verifica, che stabilisce le regole relative alle verifiche e alle altre procedure previste per la distruzione delle armi chimiche e dei loro impianti di produzione, le ispezioni di routine alle industrie, le ispezioni su sfida e le misure di indagine, in caso di uso presunto di armi chimiche, nonché le norme dettagliate per regolamentare il commercio dei composti chimici elencati nelle stesse Tabelle con Stati non membri della Convenzione;

  • l’Annesso sulla protezione delle informazioni, che fissa i principi generali per il trattamento di tutte le informazioni riservate, le norme per il reclutamento e la condotta del personale del Segretariato Tecnico dell’OPAC, le misure per proteggere le informazioni sensibili e le installazioni durante le ispezioni e le procedure da seguire in caso di violazione della riservatezza.

La Convenzione non si limita esclusivamente a fissare misure proibitive o di natura ispettiva, ma ribadisce anche il diritto da parte di ciascun Stato partecipante di sviluppare, produrre, acquisire, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla Convenzione.

A tal fine, l’art. VI stabilisce che ogni Stato Parte adotti le misure ritenute necessarie, affinché gli utilizzi consentiti siano condotti in modo tale da assicurare la non diversione verso scopi vietati dalla Convenzione stessa.

In ordine a tale esigenza di conformità, ogni paese membro deve sottoporre i componenti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle tre Tabelle dell’Annesso sui composti chimici, nonché i connessi impianti e quelli specificati nell’Annesso sulle verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o controllo, alle misure di verifica disposte nello stesso Annesso sulle verifiche.

In particolare, per quanto riguarda i composti chimici elencati nella Tabella 1, ciascun Stato Parte deve prevedere specifici divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, nei limiti e modalità di esclusione specificate nella parte VI dell’Annesso sulle verifiche (e cioè, per fini di ricerca, medici farmaceutici o di protezione e con possibilità di trasferimento esclusivamente verso un altro Stato Parte).

Inoltre, è obbligato a sottoporli, unitamente ai relativi impianti, a verifica sistematica mediante ispezioni in loco e a monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto.

Relativamente, invece, ai composti chimici elencati nelle Tabelle 2 e 3 e agli impianti specificati, rispettivamente, nelle parti VII e VIII dell’Annesso sulle verifiche, ogni Stato Parte è obbligato a sottoporli a “controllo dati” e a verifiche in loco, in conformità alle previsioni della relativa parte dell’Annesso sulle verifiche.

Tutte le disposizioni in questione debbono, comunque, essere applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati membri e la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla Convenzione, ivi compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche.

 

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