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Il sistema delle dichiarazioni e delle ispezioni

 

Il sistema di controllo stabilito dalla Convenzione si basa, come si è detto, su due pilastri fondamentali: le dichiarazioni e le ispezioni.

Le  dichiarazioni sono suddivise in varie categorie concernenti in particolare:

  • le dichiarazioni relative alle armi chimiche, comprendenti, sia le stesse armi chimiche, ivi comprese quelle obsolete e quelle abbandonate, sia i relativi impianti ed attrezzature per la loro produzione e distruzione;

  • le dichiarazioni dell’industria, comprendenti prodotti chimici che, benché utilizzati per scopi non proibiti dalla Convenzione, possono presentare rischi per gli obiettivi della Convenzione in relazione ad un loro potenziale impiego nella realizzazione di armi chimiche;

  • le informazioni di carattere più generale su altri aspetti dell’applicazione della Convenzione, sui programmi di protezione contro le armi chimiche e sui prodotti chimici utilizzati per il controllo dell’ordine pubblico;

  • altri tipi di comunicazione e di interazione tra lo Stato Parte e l’OPAC, riguardanti, ad esempio, la designazione degli ispettori e degli assistenti ispettori e la legislazione nazionale applicativa della Convenzione.

Le ispezioni, invece, in base all’art. IX, sono previste nei seguenti tipi:

  • verifiche sistematiche di armi chimiche, dei relativi impianti di produzione/distruzione e dei siti di stoccaggio, nonché di armi chimiche obsolete ed abbandonate, dei connessi impianti di distruzione e dei siti di stoccaggio;

  • ispezioni alle industrie chimiche;

  • ispezioni su sfida;

  • investigazioni sul presunto impiego di armi chimiche.

Le ispezioni di routine dell’OPAC possono essere destinate a verificare, eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti, l’attività di distruzione delle armi chimiche ed il loro stoccaggio in attesa della distruzione.

Tale attività ispettiva di routine comprende anche visite alle industrie che producono o trattano le sostanze chimiche indicate nella Convenzione e che spesso hanno un largo uso industriale.

Le ispezioni sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo rispetto all’arrivo della squadra ispettiva, normalmente composta di 3-6 ispettori, che sono sempre tecnici di alta e specifica professionalità.

A conclusione dell’ispezione viene redatto e presentato all’Autorità nazionale un “Rapporto Preliminare”. Questo, dopo il vaglio presso l’OPAC, entra a far parte della documentazione finale relativa all’ispezione e viene trasmesso allo Stato interessato.

Fino ad oggi, l’Organizzazione ha effettuato ispezioni di routine negli impianti chimici civili, nei depositi e nei siti di distruzione delle munizioni militari, mentre ha esercitato, invece, un controllo ispettivo continuo (24 ore su 24) in tutti gli impianti in cui è in atto la distruzione di armi chimiche.

La facoltà di effettuare ispezioni su sfida è, invece, attivata su richiesta di uno Stato Parte, in caso nutra fondati sospetti su attività illecite in violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione condotte in un altro Stato membro.

Tale richiesta deve essere presentata all’Organizzazione che, qualora la giudichi fondata, può inviare gli ispettori con un preavviso in ogni caso non inferiore alle 12 ore.

Tenuto conto del loro carattere eccezionale, le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo che, convocato in sessione straordinaria e urgente, può impedire l’ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

Gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati; è tuttavia previsto che l’OPAC metta le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che può disporre i necessari accertamenti.

Anche le indagini sull’uso presunto di armi chimiche sono svolte dall’Organizzazione sempre su richiesta di uno Stato Parte, qualora ritenga che un altro paese membro abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all’interno del proprio territorio.

 

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