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Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari
Il Trattato di non proliferazione nucleare pone quale elemento fondamentale, espressamente enunciato all’art. VI, il raggiungimento di un disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale. Il disarmo generale rimane, pertanto, un obiettivo di lungo termine, il cui conseguimento passa attraverso il raggiungimento di obiettivi intermedi.
Sotto questo profilo assume grande rilevanza il Trattato per la completa
sospensione degli esperimenti nucleari, il
CTBT
- Comprehensive
Test Ban Treaty (
testo
E’ tuttavia previsto che il Trattato entri in vigore solo alla scadenza del 180° giorno dal deposito dell’ultima ratifica da parte dei 44 Stati (indicati nell’Allegato 2), riconosciuti con capacità nucleari, in quanto contraddistinti dal duplice requisito di risultare membri della Conferenza per il Disarmo alla data del 18 giugno 1996 e di possedere almeno un impianto nucleare, secondo la lista AIEA pubblicata nell’aprile dello stesso anno. Di questo gruppo, attualmente solo 33 paesi hanno tuttavia ratificato il Trattato (tra cui tre NWS, Francia, Gran Bretagna e Federazione Russa). Mancano, infatti, ancora le ratifiche di Cina, Colombia, Egitto, Indonesia, Iran, Israele, Stati Uniti e Vietnam, mentre non lo hanno neppure sottoscritto la Corea del Nord, l’India e il Pakistan. Il numero complessivo delle adesioni ha, comunque, raggiunto la cifra di 176 Stati, di cui 132 hanno anche provveduto alla relativa ratifica. Pur in presenza di tale circostanza che rischia, almeno per il momento, di rendere il Trattato lettera morta a causa delle citate mancate adesioni, esso tuttavia rappresenta un evento di assoluta rilevanza in quanto, oltre a costituire un valido supporto alla politica di prevenzione della proliferazione orizzontale, fornisce un ulteriore segnale della volontà politica dei 5 NWS di arrestare ed invertire la proliferazione verticale del proprio armamento nucleare. Il CTBT, infatti, mette al bando tutti gli esperimenti nucleari, compresi quelli sotterranei, che fino ad allora erano sfuggiti alle maglie del Partial Test Ban Treaty (PTBT) del 1963, nonché del Threshold Test Ban Treaty (TTBT) del 1974 e del Peaceful Nuclear Explosions Treaty (PNET) del 1976. Il Trattato ha una durata illimitata. E’ tuttavia prevista la convocazione periodica di una Conferenza delle Parti contraenti ogni 10 anni dalla sua entrata in vigore, per verificarne il livello di applicazione, anche in relazione ai più rilevanti sviluppi scientifici e tecnologici nel frattempo intervenuti, nonché per decidere, a richiesta di uno o più Stati contraenti, sulla possibilità di consentire un’esplosione nucleare sotterranea per usi pacifici. Ad ogni Stato membro è, inoltre, garantita la facoltà di recedere dal Trattato, con un obbligo di preavviso di almeno 3 mesi, nell’ipotesi che si verifichino eventi straordinari di natura interna in grado di mettere in pericolo i suoi “interessi supremi”. Sotto il profilo sostanziale, il Trattato è composto da 17 articoli, 2 Allegati ed un Protocollo suddiviso in 3 parti, concernenti, in particolare, i problemi di verifica. Per quanto riguarda la sua portata, la formulazione adottata per l’art. 1, inizialmente proposta dall’Australia, comporta l’implicita accettazione di una soglia a “potenza zero”. L’originaria richiesta cinese di lasciare un qualche spazio di manovra per le esplosioni nucleari “pacifiche” si è, tuttavia, tradotta nell’introduzione dell’art. 8, comma 1, relativo alla revisione del Trattato, ai sensi del quale la Conferenza degli Stati contraenti, riunita dopo 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, avrà la facoltà di consentire l’effettuazione di esplosioni sotterranee ad usi pacifici, decidendo per consensus. Sotto il profilo istituzionale, il Trattato prevede, all’atto dell’entrata in vigore, la costituzione di un’apposita Organizzazione internazionale, la Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO), incaricata di perseguire gli scopi e gli obiettivi del Trattato, dando concreta attuazione alle varie previsioni concordate, incluse quelle concernenti il rispetto degli impegni sottoscritti. È previsto che la CTBTO sia articolata in una Conferenza degli Stati Parte, che si riunisce annualmente e formula gli indirizzi dell’azione dell’intera organizzazione; un Consiglio Esecutivo, il vero braccio politico e decisionale dell’organizzazione, composto da 51 Stati membri, eletti dalla Conferenza in sessione plenaria e scelti all’interno di sei gruppi regionali (Europa e America Settentrionale; Africa; America Latina e Caraibi; Medio Oriente ed Asia Meridionale; Sud-Est Asiatico; Pacifico ed Estremo Oriente); un Segretariato Tecnico, con il compito di assistere gli Stati Parte e la Conferenza degli Stati membri nell’applicazione del Trattato. Per rendere operativa la CTBTO è stata istituita una Commissione Preparatoria (Preparatory Commission), ubicata a Vienna, con il compito di operare fattivamente per l’entrata in vigore del Trattato e per la predisposizione di un regime globale di verifiche. Per quanto riguarda il sistema di verifiche previsto dal Trattato che, come detto, impegna ogni Parte contraente a non condurre esperimenti nucleari ed ogni altra esplosione di tale tipo, esso si basa sostanzialmente, oltre che su un Sistema Globale di Comunicazione (GCI), su tre pilastri fondamentali: un Sistema Internazionale di Monitoraggio (International Monitoring System, IMS), un centro di archiviazione dei dati raccolti (International Data Center, IDC) ed un sistema di ispezioni in sito (On-Site Inspection, OSI). L’IMS, con l’annesso Centro Internazionale Dati (IDC), sarà costituito da quattro reti di rilevamento di tipo sismico (50 stazioni primarie e 120 ausiliarie), idroacustiche (11 stazioni), ad ultrasuoni (60 stazioni) e di rilevamento di radio-nuclidi (80 stazioni, la metà delle quali in grado di rilevare anche gas nobili), per un totale di 321 stazioni di rilevamento. Per quanto concerne le ispezioni in sito, esse hanno comportato inizialmente posizioni contrapposte tra Stati Uniti, da una parte, e Cina, India, Pakistan ed Israele, dall’altra, preoccupati questi ultimi che i paesi tecnologicamente più avanzati, disponendo di più sofisticati strumenti per nascondere eventuali proprie violazioni e per acquisire le informazioni necessarie a scoprire quelle altrui, venissero a trovarsi in una posizione di netto vantaggio. Tale nodo è stato sciolto, escludendo un mero ruolo di blocco da parte del Consiglio Esecutivo e richiedendo una decisione favorevole a maggioranza dei 2/3 di tutti i membri, affinché possa iniziare un’ispezione. Sulla base di tale procedura, ogni Stato membro avrà il diritto di richiedere che sia effettuata un’ispezione sul territorio delle altre Parti contraenti, ma in caso di abuso il Consiglio Esecutivo potrà adottare specifiche sanzioni economiche ovvero disporre la temporanea esclusione dal Consiglio stesso dello Stato richiedente. Dal quadro delineato emerge chiaramente che gli sforzi richiesti ai vari paesi partecipanti non sono di poco conto, specialmente dal punto di vista economico, oltre che politico e gestionale. Le tecniche adottate per le stazioni di monitoraggio sono, infatti, ad alta definizione e la loro attuazione richiede pertanto risorse adeguate. Da qui l’opportunità, per l’istituenda Organizzazione, di avvalersi proficuamente del sostegno dell’AIEA, posto che per le attività di controllo vi è un notevole spazio di sovrapposizione tra CTBT e TNP, sia nel settore propriamente tecnico, sia in quello amministrativo. D’altronde, si deve tenere presente che i NNWS aderenti al Trattato di non proliferazione già applicano de facto il CTBT, in quanto impegnati in virtù del primo Trattato a non dotarsi di armamenti nucleari. Da qui la possibilità per l’AIEA, grazie all’esperienza ormai consolidata, di svolgere apposite attività su delega della nuova Organizzazione, in particolare nei settori del monitoraggio sismico e di quello per il rilevamento di radionuclidi.
L'adattamento interno L’Italia, paese tra i 44 Stati con tecnologie nucleari, ha firmato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari nel 1994 e lo ha ratificato nel 1996 con la legge n. 484 del 15 dicembre 1998, poi modificata dalla legge n. 197 del 24 luglio 2003, che attribuisce al Ministero degli affari esteri le funzioni di Autorità nazionale. Per gli adempimenti di competenza, tale Dicastero si avvale della collaborazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). È data, inoltre, facoltà al Ministero degli affari esteri, per i settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti. In particolare, l’Autorità nazionale, per l’adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell’Ufficio per l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a curare i rapporti con l’Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, a mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto, a promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti, a presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno ed a partecipare alle ispezioni disposte dall’Organizzazione. La stessa normativa nazionale stabilisce, inoltre, che le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un’area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l’accesso della squadra ispettiva della menzionata Organizzazione e del nucleo di scorta dell’Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell’ispezione stessa. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l’ispezione è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle 48 ore successive, ne autorizza l’esecuzione coattiva. In relazione a ciò, è prevista la sanzione della reclusione da due a cinque anni o la multa da 25.000 a 130.000 euro nei confronti di chiunque illegittimamente impedisca o comunque ostacoli detta ispezione.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 27 settembre 2011 | |||||