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Convenzione Armi Biologiche
La Comunità internazionale fin dagli inizi, costituiti dalla firma del Protocollo di Ginevra del 1925, ha affrontato la questione del disarmo e del bando delle armi chimiche e batteriologiche in maniera unitaria. E’ solo alla fine degli anni Sessanta che viene deciso da parte dei paesi occidentali di rompere il legame tra i due tipi di armi e di affrontare in maniera separata la problematica, con la proposta di un primo trattato per l’eliminazione delle sole armi biologiche. Dopo un’iniziale resistenza da parte dei paesi non-allineati, tale approccio metodologico viene accettato dai paesi del Patto di Varsavia e viene presentata alla firma in data 10 aprile 1972, contemporaneamente a Washington, Londra e Mosca, la Convenzione per la proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche, biologiche e delle tossine e per la loro completa distruzione. Il Trattato, denominato Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological and toxin weapons and on their destruction (BTWC), prevede, per l’entrata in vigore, la ratifica di almeno ventidue Stati, compresi i tre proponenti; evento questo, che viene raggiunto solo tre anni dopo, in data 26 marzo 1975. Ad oggi, i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sono 171, mentre quelli che hanno provveduto anche alla ratifica ammontano a 155 (stato delle adesioni). La maggior parte dei paesi non aderenti alla BTWC (sito Web) sono piccoli Stati del Terzo Mondo che non dispongono delle risorse per poter sviluppare sistemi di guerra biologica, anche se figurano alcune rilevanti assenze di paesi che potrebbero avere le capacità tecnologiche, gli impianti, le conoscenze e l’esperienza per mettere a punto armi biologiche ed impiegarle, quali Israele (dotato delle capacità scientifico-tecnologiche, dell’apparato industriale e delle infrastrutture militari necessarie) ed alcune repubbliche ex sovietiche (Kazakistan, Moldavia e Tagikistan), che potrebbero aver acquisito gli impianti di ricerca e produzione e le necessarie conoscenze come lascito dell’epoca sovietica. La Convenzione sulle armi biologiche, per l’epoca in cui viene sottoscritta, si presenta come un’iniziativa del tutto innovativa nel campo dei trattati di disarmo, poiché per la prima volta viene prevista la completa abolizione di una intera categoria di armi di sterminio. L’articolo I, infatti, proibisce per sempre ed in ogni circostanza lo sviluppo, la produzione, l’immagazzinamento, l’acquisizione o il mantenimento di qualsiasi agente microbico o biologico o tossina, a prescindere dalla sua origine o metodo di produzione, di tipo e in quantità non giustificabili per fini profilattici, protettivi o per altri fini pacifici, nonché ovviamente delle armi, delle attrezzature e dei pertinenti mezzi di trasporto progettati per utilizzare tali agenti e tossine per scopi ostili o in conflitti armati. Anche se la Convenzione non prevede esplicitamente la proibizione dell’uso delle armi biologiche (divieto questo del resto già introdotto dal Protocollo di Ginevra), tale principio risulta insito nel Trattato stesso, come la Dichiarazione Finale della Conferenza di verifica del 1996 ha tenuto a ribadire con l’affermazione che tale uso, sebbene non esplicitamente proibito, ai sensi dell’art. I, costituisce comunque una violazione della Convenzione. Il Trattato, inoltre, non proibisce la ricerca in campo biologico-militare, poiché tale ricerca è considerata essenziale per sviluppare e produrre sistemi di difesa proprio dalle armi biologiche (vaccini, filtri, indumenti protettivi, mezzi di decontaminazione, ecc.) e, in tal senso, viene specificato che gli aggressivi biologici posseduti ai fini di ricerca difensiva debbono essere di qualità e quantità adeguate all’obiettivo, cioè limitate. A tale riguardo, la Convenzione non fornisce alcuna definizione di che cosa debba intendersi per arma biologica o per tossina, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva nel 1970 dato alcune indicazioni circa il significato di agente biologico (patogeno i cui effetti dipendono dal suo moltiplicarsi all’interno dell’organismo colpito) e di tossina (sostanza velenosa prodotta da organismi viventi, ma inanimata e incapace di riprodursi), e si limita a rinviare la definizione di tali termini a successive Conferenze di verifica della Convenzione, che avrebbero dovuto tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici di un settore in piena espansione. Sempre in tema di obbligazioni assunte, l’articolo II della Convenzione stabilisce anche che ciascun paese partecipante provveda, al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore della Convenzione, alla distruzione ovvero alla riconversione a fini pacifici di tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e relativi mezzi di trasporto che risultino in proprio possesso o sotto la propria giurisdizione e controllo. In linea, infine, con gli obiettivi di non proliferazione, l’art. III dispone la proibizione di trasferire a qualsiasi destinatario, direttamente o indirettamente, e di non assistere, incoraggiare o indurre qualsiasi Stato, gruppi di Stati od organizzazioni internazionali alla produzione o ad acquisire in alcun modo agenti, tossine, sistemi d’arma biologici, attrezzature e relativi mezzi di trasporto. Il testo del Trattato non prevede alcun limite di durata e riconosce a ciascun Stato partecipante il diritto di ritirarsi dalla Convenzione qualora eventi eccezionali, connessi con la materia disciplinata dal Trattato stesso, mettano a repentaglio interessi primari del paese. In tal caso, ne deve essere data notizia, almeno tre mesi prima, a tutti gli altri Stati partecipanti ed al Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, con contestuale indicazione di quali eventi eccezionali abbiano determinato tale decisione. A differenza di quanto adottato nella sottoscrizione degli accordi sul controllo degli armamenti nucleari, la BTWC non prevede alcun meccanismo specifico volto alla verifica del rispetto, da parte dei paesi aderenti, dei divieti stabiliti dal Trattato. Considerato poi che, ai sensi del Trattato stesso, sono riconosciute lecite, come già precisato, tutte le attività di ricerca e sviluppo condotte dagli Stati Parte nell’intento di rafforzare il proprio dispositivo difensivo contro eventuali attacchi con armi batteriologiche, viene creata, di fatto, una situazione di indeterminatezza in cui, non solo risulta assai difficile tracciare una chiara linea di demarcazione (come più volte affermato negli stessi ambienti scientifici e dagli analisti militari) tra le conoscenze necessarie per mettere a punto sistemi difensivi e quelle viceversa indispensabili per sviluppare programmi offensivi, ma anche impossibile accertare effettivamente eventuali violazioni degli obblighi sottoscritti. Secondo le disposizioni dell’articolo VI della Convenzione, infatti, ogni Stato aderente che ravvisi comportamenti in violazione degli obblighi sottoscritti da parte di un altro paese, può presentare un reclamo sul non rispetto della Convenzione. Il reclamo va inoltrato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale solo ha il potere di condurre un’inchiesta sulla presunta violazione. Questa procedura, come evidente, che subordina ogni inchiesta al preventivo assenso dei cinque membri permanenti del Consiglio, i quali dispongono, come noto, del diritto di veto sulle decisioni del Consiglio stesso, garantisce di fatto ai cinque membri permanenti del Consiglio (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia) una condizione di immunità per quanto riguarda le indagini. Nessuno di questi Stati può essere indagato contro la propria volontà, mentre può bloccare a sua discrezione ogni inchiesta relativa ad un qualsiasi altro Stato. Il meccanismo della Convenzione, che attribuisce dunque a cinque potenziali controllati anche il ruolo di controllori super partes, in mancanza di un formale regime di verifica, rende, di fatto, il Trattato privo di qualsiasi forza cogente, lasciando alla sola effettiva volontà di rispetto dei singoli Stati membri il raggiungimento degli obiettivi di non proliferazione e di disarmo nel settore. In realtà, fin dal 1991, sono stati condotti diversi tentativi, nel quadro delle Conferenze di Riesame, di negoziare un protocollo di verifica per controbilanciare la mancanza, nell’ambito della Convenzione, di un apposito meccanismo di monitoraggio del rispetto degli obblighi sottoscritti. Tuttavia, alcune sostanziali difficoltà hanno fino ad ora impedito la creazione di un vero e proprio regime di verifica; tra queste, in primo luogo la considerazione che ogni paese con un’industria farmaceutica avanzata ha, in pratica, le potenzialità per sviluppare armi biologiche e la circostanza, nell’ambito di un processo di sviluppo di efficaci misure di verifica, del peso sempre crescente oramai rivestito anche da attori non statali. Al momento, le misure volte alla costruzione di reciproca fiducia (CBMs) sono di fatto inefficaci a raggiungere gli obiettivi perseguiti e si limitano a semplici forme di consultazione e coordinamento tra le Parti, a dichiarazioni di protesta avanzate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed alla prestazione di incentivi, quali l’assistenza alle vittime. Da rilevare, infine, che Convenzione non prevedendo, alcun meccanismo specifico di verifica, non ha comportato particolari adempimenti sul piano nazionale. La legge n. 618 dell’8 ottobre 1974 si è conseguentemente limitata ad autorizzarne la sola ratifica e a darne piena esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’art. XIV della Convenzione stessa.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 27 settembre 2011 | |||||